Cessione crediti inesigibili - Deducibilita fiscale PDF Stampa
Crediti insoluti - Cessione crediti
Scritto da GCPD   

deducibilità fiscale crediti inesigibili

LA DEDUCIBILITA’  FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI

L’ art. 66 del T.D.LR. prevede che ‘le perdite sui crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi, ed in ogni caso per le perdite su crediti se il debitore e’ assoggettato a procedure concorsuali’.

E’ pertanto necessario valutare l'esistenza degli elementi certi e precisi riconosciuti dall'Amministrazione Finanziaria.

ELEMENTI CERTI E PRECISI

Gli elementi che intervengono piu’ frequentemente sono:

Il procedimento esecutivo fino al pignoramento negativo o fino al ricavo infruttuoso della vendita dei beni pignorati e l'attestazione dell'inesistenza di altri beni del debitore.

La dichiarazione di irreperibilita’ rilasciata dalla pubblica autorita’  . I casi di truffa denunciati e riconosciuti come tali.

La morte del debitore con rinuncia all'eredita’   da parte degli eredi.

PROCEDURE CONCORSUALI

In caso di fallimento di un creditore si potra’   considerare la perdita dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento.

In caso di concordato preventivo si potra’   considerare la perdita dalla data del decreto di ammissione alla procedura.

In caso di liquidazione coatta amministrativa si potra’   considerare la perdita dalla data del decreto che dispone la liquidazione.

In caso di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi si potra’   considerare la perdita dalla data del decreto di ammissione all' amministrazione straordinaria.

Quando il contratto di cessione e’ perfezionato, i crediti cessano di appartenere al cedente e vanno a far parte del patrimonio della societa’   cessionaria. Il cedente e’ obbligato ad eliminare i crediti ceduti dal proprio bilancio.