Cessione crediti inesigibili - modalita cessione crediti PDF Stampa
Crediti insoluti - Cessione crediti
Scritto da GCPD   

contratto cessione crediti

MODALITA' OPERATIVE

La cessione dei crediti e’ un contratto che si perfeziona con il consenso delle parti, cioe’ nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha la conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (art.1360 C.C.).

IL CONTRATTO
L'atto di cessione stipulato in forma scritta ha il compito di fornire la certezza che la perdita sia imputabile ad un determinato esercizio e sia di un determinato importo.

Elementi necessari nel contratto sono pertanto la data certa e l'importo certo. E’ possibile utilizzare a tal fine o lo scambio di corrispondenza con data certa o il contratto con relativa registrazione.

La data certa puo’ essere determinata dall' apposizione del bollo postale sulla carta contenente le pattuizioni dei contraenti, in modo che la scrittura formi un corpo unico con il quale il bollo e’ impresso (cass. Civ., sez. III, 24/08/90 n. 8692).

Lo scambio di corrispondenza con data certa, non richiede il pagamento della tassa di registrazione (0,50 % sul valore nominale dei crediti ceduti) salvo l'insorgenza del ‘caso d'uso’, cioe’ nel caso in cui sia necessario depositare presso le Cancellerie Giudiziarie o la Pubblica Amministrazione il contratto per la sua acquisizione agli atti.

 

LA DELIBERA AZIENDALE

La cessione e’ considerata un atto di straordinaria amministrazione. Pertanto e' sempre consigliabile, per la regolarita’   dell' operazione, la delibera del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei Soci.

Nel caso di Amministratore unico, in possesso di poteri di straordinaria amministrazione, tale delibera non e’ strettamente necessaria, mentre

e’ vincolante l'approvazione dell'Assemblea dei Soci nel caso di Amministratore unico con poteri di ordinaria amministrazione.

La delibera deve chiaramente evidenziare la convenienza economica della cessione, relativamente ai singoli crediti ceduti.

 

NOTIFICA AI DEBITORI CEDUTI
Pur non essendo necessaria l'accettazione ne’ la notifica al debitore ceduto dell' avvenuta cessione per il perfezionamento del contratto, la procedura corretta prevede che il cedente esegui la notifica della cessione al debitore, inviandone copia per conoscenza al cessionario.

La notifica puo’ avvenire con qualsiasi mezzo ma tipicamente avviene mediante lettera raccomandata A.R.

REGIME IVA
Per quanto riguarda la cessione dei crediti sotto il profilo dell'I.v.a. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e succo mod.) e’ agevole rilevare l'esclusione.

Infatti non sono considerate cessioni di beni le cessioni che hanno per oggetto crediti in denaro, questo dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 2 del decreto istitutivo.