Cessione crediti inesigibili - contabilita cessione crediti PDF Stampa
Crediti insoluti - Cessione crediti
Scritto da GCPD   

 

 

contabilità cessione crediti

PROFILI CONTABILI

La cessione pro soluto del credito comporta dal punto di vista fiscale, il sorgere di una perdita fiscalmente deducibile che rientra nel meccanismo previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 917/86, come ogni' altra perdita su crediti. 
Tali perdite sono direttamente imputabili a costo per la parte eccedente l'importo del fondo di svalutazione crediti.


LIMITAZIONI DEL FONDO DI SVALUTAZIONE CREDITI
Gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti sono deduci bili, in ciascun esercizio, nel limite dello 0,50% dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio (Art.71 T.U.I.R.). La deduzione non e’ piu’ ammessa quando il fondo ha raggiunto il 5% dei crediti indicati esistenti alla fine dell'esercizio.

ESEMPI DI SCRITTURE CONTABILI

Fondo svalutazione crediti capiente della perdita
DIVERSI ...........a credito verso...................
- CASSA (prezzo di cessione)
- FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
(differenza tra importo nominale e prezzo di cessione) 
Cessione credito a xxxxxx S.p.A.

Fondo svalutazione crediti parzialmente capiente della perdita
DIVERSI ...........a credito verso...................
- CASSA (prezzo di cessione)
- FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
(capienza del fondo)
- PERDITA SU CREDITI
(Importo residuo non coperto dal fondo)

Fondo svalutazione crediti non costituito o totalmente utilizzato
DIVERSI ...........a credito verso...................
CASSA (prezzo di cessione)
PERDITA SU CREDITI
(differenza tra importo nominale e prezzo di cessione) 
Cessione credito a xxxxxx S.p.A.

CONCLUSIONI
La vigente normativa consente all'imprenditore di cedere pro soluto tutti i crediti che ritiene conveniente eliminare dal bilancio e dedurre fiscalmente le perdite. In sintesi, le condizioni perche’ l'operazione sia incontestabile da parte dell'Amministrazione Finanziaria sono:

Cessione ad un intermediario finanziario autorizzato all'acquisto;

Contratto in forma scritta con ineccepibilita’   della data certa e dell'importo certo;

Possesso di documentazione probatoria dell'economicita’   della cessione;

Consegna al cessionario di tutta la documentazione relativa ai tentativi di recupero.