Vantaggi cartolarizzazione crediti insoluti - Mercato della cartolarizzazione PDF Stampa

Tra gli aspetti di maggior importanza della normativa in materia di cartolarizzazione dei crediti particolarmente rilevante è il fatto che questa ha equiparato i titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti agli strumenti finanziari così come definiti dai testo unico dei mercati finanziari (D.Lgs. 58/98). La nuova normativa prevede inoltre differenti obblighi sulla predisposizione del prospetto informativo a seconda che i titoli siano offerti ad investitori istituzionali o non istituzionali (la massa dei risparmiatori). Nel primo caso il prospetto dovrà contenere tutte le informazioni necessarie ad individuare le caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai crediti sia ai titoli emessi per finanziarla, nonchè quanto altro richiesto così come previsto dall'art.2 della Legge 130 - al fine di qualificare l'operazione. Qualora, invece, i titoli siano offerti ad investitori non professionali alle informazioni generali sull'operazione andrà aggiunta una valutazione di merito di credito (rating) da parte di operatori terzi. A tutela dei sottoscrittori dei titoli, nonchè quale elemento di specificità dell'operazione di securitisation la normativa in materia prevede inoltre che la società cessionaria, o la società emittente dei titoli se diversa dalla società cessionaria, abbiano per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti. La legge 130/99 stabilisce anche il principio della separazione del patrimonio rappresentato dai crediti relativi ad ogni operazione precisando che su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei titoli; sono inoltre previsti alcuni obblighi mutuati dal Testo Unico bancario (art.58 D.Lgs. 385/93) in materia di pubblicità della cessione. Per quanto riguarda l'aspetto fiscale i titoli emessi a fronte dell'operazione di cartolarizzazione sono equiparati ai titoli obbligazionari. Con riferimento invece alla società cedente le diminuzioni di valore registrate sugli attivi ceduti, sulle garanzie rilasciate al cessionario e in generale sulle attività poste a copertura delle operazioni di cartolarizzazione, nonchè gli accantonamenti effettuati a fronte delle garanzie rilasciate al cessionario possono essere imputati, per i contratti stipulati nei primi due anni successivi all'emanazione della Legge 130, direttamente alle riserve patrimoniali. Per quanto riguarda l'imputazione di tali poste al conto economico queste potranno esservi trasferite in quote costanti ripartite in cinque anni. Le diminuzioni di valore così contabilizzate concorreranno alla determinazione del reddito d'impresa negli esercizi in cui sono iscritte nel conto economico. Che la cartolarizzazione dei crediti sia uno strumento di grande efficacia per ottimizzare la gestione (soprattutto da un punto di vista finanziario) di un portafoglio crediti è stato recentemente ribadito, seppur indirettamente, dalla Legge finanziaria per il 2001 che (all'art.62) prevede la modifica dell'art.15 della L.448/98, introducendo la possibilità di cartolarizzare anche i crediti vantati dallo Stato. In particolare, a seguito delle novità previste dalla finanziaria, la preesistente società costituita dal Ministero dei Tesoro, con capitale sociale iniziale di 10 miliardi di lire, avente per oggetto esclusivo la gestione dei rimborsi d'imposta e contributivi - da finanziarsi tramite la riscossione dei crediti d'imposta e contributivi a questa ceduti dallo Stato e dagli enti pubblici previdenziali - vede modificato il proprio ruolo vedendosi attribuita non solo la mera gestione dei rimborsi, ma anche l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi; il capitale minimo della società, alla luce della diversa funzione che questa dovrà esercitare, viene inoltre ridotto a 200 milioni. Per effetto di queste modifiche la società del Tesoro potrà procedere ad una vera e propria cartolarizzazione dei crediti anzichè, come previsto dalla preesistente normativa, alla loro semplice cessione civilistica. La nuova normativa prevede inoltre che l'acquisto e la cartolarizzazione possa riguardare non solo i crediti già maturati ma anche quelli maturandi. Conseguenza di quanto previsto da questa nuova normativa è un notevole risparmio in termini d'interessi per le casse dello Stato - previsto in oltre 275 miliardi annui nonchè, in prospettiva, un considerevole ampliamento del mercato dei titoli. Titoli che, tenuto conto della garanzia prestata dallo Stato saranno, di fatto, equiparabili ai titoli pubblici. A fronte di queste continue novità normative un dato appare certo: oggi anche nel nostro Paese un'operazione di questo tipo, ormai completamente definita nella maggior parte degli aspetti procedurali, contabili e fiscali, può essere ampiamente utilizzata per liquidizzare un portafoglio crediti creando al contempo un nuovo strumento finanziario atto a vivacizzare il mercato mobiliare. Una considerazione a questo punto sorge spontanea: perchè non prevedere la possibilità di una securitisation anche in senso inverso a quello previsto dalla finanziaria 2001, ossia dei crediti tributari vantati dalle persone fisiche e giuridiche? Sarebbe questa una possibile alternativa per liquidizzare in tempi rapidi ed a costi estremamente contenuti quell'ingente massa di crediti tributari che solo con lentezza lo Stato provvede a rimborsare. D'altra parte un'operazione del genere potrebbe anche rappresentare una valida ed economica alternativa alla semplice cessione dei crediti tributari, possibilità oggi prevista unicamente per le per cartolarizzazione dei crediti tributari dovranno comunque averlo le banche o le società da queste espress sone giuridiche ma ancora in fase di predisposizione per le persone fisiche. Un ruolo di grande importanza nella amente costituite; a queste dovrà infatti essere affidato, in esclusiva, il compito di aggregare in categorie omogenee i crediti tributari di diverso tipo; operazione questa sempre indispensabile prima di procedere alla vera e propria cartolarizzazione dei crediti.