Assegno bancario - Data emissione assegno PDF Stampa
Recupero crediti - Normativa
data assegno

DATA DI EMISSIONE DELL' ASSEGNO BANCARIO

E’ un requisito obbligatorio e la sua mancanza rende l'assegno bancario non valido.

La data deve essere quella di emissione effettiva, salvo i casi ammessi dalla legge (Art. 121 della legge Assegno (R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736).

La DATA dell'assegno E’ prescritta dalla legge: il titolo deve essere presentato all'incasso entro 8 giorni se pagabile sulla piazza di emissione ed entro 15 giorni se pagabile fuori piazza. Decorsi tali giorni non e’ previsto redigere l'atto di protesto e il traente puo’ ordinare alla banca di non pagare. La data di emissione deve essere quella del giorno in cui l'assegno viene rilasciata. Sono irregolari gli assegni post-datati, gli assegni che data posteriore al giorno di emissione. Le disposizioni attualmente in vigore tollerano una post-datazione di massimo 4 giorni per i titoli pagabili fuori piazza, tale emissione avviene per ritardare il pagamento a una data futura in cui si spera di disporre dei fondi in momenti futuri. 

Se si porta un assegno all'incasso dopo la scadenza dei termini di presentazione si corre il rischio di non godere delle azioni di tutela tipiche dell'assegno e di non essere pagati. 

Inoltre e' bene ricordarsi che la somma depositata di cui si e' entrati in possesso produce interessi.