Assegno bancario - Assegno protestato PDF Stampa
Recupero crediti - Normativa

 

assegnoPROTESTO DELL' ASSEGNO

Il protesto e’ un atto formale, effettuato da un pubblico ufficiale (notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale), con cui si dichiara la mancanza del pagamento.

Questo atto serve per ottenere il pagamento dell'assegno dai giranti (Attenzione: le persone che girano l'assegno si assumono la responsabilita’  del pagamento!). 

Nei casi di assegni senza girate il protesto non e’ necessario.

CAUSE DI MANCATO PAGAMENTO

  1. L'assegno non ha copertura parziale o totale
    Cioe' risulta privo di fondi sul conto corrente nel momento in cui viene presentato alla banca per il pagamento.
    In questo caso la banca scrive al cliente inviandogli un "preavviso di revoca" avvertendolo che, se non paga entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'assegno, dovra’  iscriverlo nella CAI. Scaduti i 60 giorni il cliente deve restituire subito tutti i libretti di assegni che gli ha rilasciato la banca.
    La mancanza totale o parziale di provvista sul conto corrente 
    implica l'applicazione di sanzioni pecuniarie che vanno da 516,46 a 12.394,97 euro e sanzioni accessorie come l'interdizione all'emissione di assegni.
  2. L'assegno e' stato emesso senza autorizzazione
    Se una persona non autorizzata emette un assegno (ad esempio per interdizione all'emissione di assegni) viene iscritta nella CAI entro 20 giorni dalla presentazione dell'assegno al pagamento.

Per i soggetti responsabili di questi due illeciti amministrativi, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative, la legge prevede per 6 mesi:

  1. il divieto di emettere assegni presso qualunque banca o ufficio postale
  2. l'iscrizione nella Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI), cioe' l'archivio informatizzato presso la Banca d'Italia.

Se un soggetto E’ iscritto nella CAI, nessuna banca ne’ ufficio postale puo’  stipulare nuove convenzioni di assegno, ne’ pagare assegni da lui emessi, ne’ rilasciargli nuovi libretti.