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Recupero crediti -
Normativa
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LE AZIONI CAMBIARI
Il portatore di una cambiale, qualora il pagamento venga rifiutato dall'emittente, puo’ pretendere lo stesso da tutti gli obbligati cambiali, ed a tal fine puo’ scegliere tra queste procedure: iniziare l'esecuzione forzata sul patrimonio del debitore, servendosi della cambiale come titolo esecutivo; promuovere un ordinario giudizio ricognizione; avvalersi del procedimento ingiuntivo (poiche’ esso consente di iscrivere ipoteca giudiziale). In ciascuno di tali casi, l'azione cambiaria puo’ essere diretta o contro gli obbligati principali, vale a dire l'emittente ed i suoi avallanti, o gli obbligati di regresso, vale a dire contro i giranti e loro avallanti. L'azione diretta viene esercitata senza formalita’ particolari o termini di decadenza. L'azione di regresso, invece puo’ essere esercitata: se il pagamento non abbia avuto luogo alla scadenza stabilita; l'esercizio dell'azione di regresso e’ subordinato ad uno particolare onere: il protesto.
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