Cambiale - Azioni cambiari PDF Stampa
Recupero crediti - Normativa

 

cambialeLE AZIONI CAMBIARI

Il portatore di una cambiale, qualora il pagamento venga rifiutato dall'emittente, puo’ pretendere lo stesso da tutti gli obbligati cambiali, ed a tal fine puo’ scegliere tra queste procedure:
iniziare l'esecuzione forzata sul patrimonio del debitore, servendosi della cambiale come titolo esecutivo;
promuovere un ordinario giudizio ricognizione;
avvalersi del procedimento ingiuntivo (poiche’ esso consente di iscrivere ipoteca giudiziale).
In ciascuno di tali casi, l'azione cambiaria puo’ essere diretta o contro gli obbligati principali, vale a dire l'emittente ed i suoi avallanti, o gli obbligati di regresso, vale a dire contro i giranti e loro avallanti.
L'azione diretta viene esercitata senza formalita’  particolari o termini di decadenza. L'azione di regresso, invece puo’ essere esercitata:
se il pagamento non abbia avuto luogo alla scadenza stabilita;
l'esercizio dell'azione di regresso e’ subordinato ad uno particolare onere: il protesto.