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Recupero crediti -
Normativa
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PRESCRIZIONE
In base all'articolo 94 della legge cambiaria: le azioni cambiaria contro l'emittente si prescrivono in tre anni dalla data della scadenza della cambiale; le azioni del portatore contro i giganti si prescrivono in un anno dalla data del protesto; le azioni dei giganti gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o E’ stata proposta azione di regresso contro di lui; l'azione di arricchimento si prescrive in un anno dal giorno della perdita dell'azione cambiaria. Se mentre che si ha solo bimbi le l'esercizio dell'azione in base all'articolo 94 della legge cambiaria: le azioni del portatore contro i giganti si prescrivono in un anno dalla data del protesto.
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