Consiste nella cessione di un credito da parte del creditore titolare del diritto ad un cessionario che acquisisce il diritto al credito, normalmente ad un prezzo molto inferiore al suo valore nominale.
Il Codice Civile disciplina lo strumento della cessione del credito negli artt. che vanno dal 1260 al 1267: Il codice civile sancisce inoltre che che il cedente debba garantire, solitamente, la sola sussistenza e validita’ del credito al momento in cui se ne verifica la cessione.
In deroga a tale limitazione della responsabilita’ , pero’, l'art. 1267 prevede la possibilita’ , per il cedente, dell'assunzione della garanzia per la solvenza del debitore (cessione pro solvendo). Il credito si intende ceduto all'atto del perfezionamento del contratto, realizzato per effetto del consenso delle parti. La differenza tra cessione pro soluto e cessione pro solvendo risiede, quindi, nel fatto che nella prima il cedente e’ tenuto a garantire soltanto l'esistenza del credito ceduto e non anche la solvibilita’ del debitore ceduto, come avviene nella seconda, con la conseguenza che il cedente stesso resta liberato da ogni obbligo di pagare, in tutto o in parte, il debito nel caso non vi abbia provveduto il debitore ceduto. Nella pratica commerciale, la cessione del credito pro soluto avviene, solitamente, per un importo che e’ considerevolmente inferiore a quello nominale del credito stesso e cioe’ per due ordini di motivi: il primo e’ quello che il cedente si assicura, in tal modo, la disponibilita’ immediata di liquidita’ e tale "utilita’ " viene tenuta in considerazione nella fissazione del prezzo dei crediti ceduti, il secondo che le parti contraenti tengono conto, nella fissazione del prezzo, delle effettive possibilita’ di recupero del credito.
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