La costituzione in mora (messa a mora) del debitore consiste nella richiesta scritta fatta dal creditore al debitore di adempiere l'obbligazione.
Tale richiesta viene comunemente inoltrata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in modo da consentire di provare la data del ricevimento.
Nota: non e' necessario ricorrere alla costituzione in mora nei seguenti casi (art. 1219 c.p.c.):
l'obbligazione deriva da fatto illecito;
il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere;
l'obbligazione e’ a termine e la prestazione (o il pagamento) deve essere eseguita al domicilio del creditore.