Atto con cui si inizia l'espropriazione forzata. E' una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che sono oggetto dell'espropriazione e i frutti di esso.
Il pignoramento puo' riguardare:
COSE MOBILI: l' ufficiale giudiziario munito di titolo esecutivo procede al pignoramento ricercando le cose nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti, e anche sulla persona stessa. L'ufficiale giudiziario puo' avere l'assistenza della forza pubblica. Non puo' riguardare le cose impignorabili, e deve essere eseguito di preferenza sulle cose indicate dallo stesso debitore. Ma sono in ogni caso preferiti, in ordine: il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito che l'ufficiale giudiziario ritiene di sicura realizzazione. Non puo', inoltre, essere eseguito nei giorni festivi e oltre l'orario stabilito. Il denaro, i preziosi e i titoli pignorati vengono consegnati dall'ufficiale giudiziario al cancelliere del competente ufficio giudiziario.
PIGNORAMENTO IMMOBILIARE: si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione nei registri immobiliari di un atto contenente l'esatta descrizione dell'immobile e l'ingiunzione al debitore di non compiere atti dispositivi.
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore, e deve contenere oltre all'ingiunzione a non compiere alcun atto dispositivo circa i beni e i crediti assoggettati a pignoramento, l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, l'indicazione anche generica delle cose o somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice.
Il pignoramento, nelle varie specie, produce l'effetto di rendere inopponibili al creditore procedente, e agli altri creditori che intervengono nell'esecuzione, gli atti di disposizione compiuti sui beni pignorati. Per gli immobili vale la regola dell' anteriorita' della trascrizione; per i beni mobili il principio della tutela del terzo acquirente che abbia acquistato il possesso in buona fede.
COSA SI INTENDE PER IMPIGNORABILITA': riguarda il pignoramento mobiliare presso il debitore, e riguarda cose che per il loro prevalente valore morale (es. oggetti di culto, fede nuziale), o per stretta necessita' nella vita domestica (es. frigorifero, lavatrice), oppure per la indispensabilita' rispetto alla professione o al mestiere esercitato dal debitore, hanno indotto il legislatore a privilegiare i bisogni di quest'ultimo rispetto al principio per cui tutti i beni dovrebbero fungere da garanzia dei creditori ed essere quindi espropriabili. Sono inoltre sottratti al pignoramento di credito, in tutto o in parte, determinati crediti che il debitore vanta nei confronti dei terzi. E' impignorabile la retribuzione dei dipendenti pubblici.