Sia l'assegno bancario che la cambiale sono considerati dalla legge titoli esecutivi (R.D. n. 1736/33, art. 55).
Il protesto e’ un atto formale, effettuato da un pubblico ufficiale (notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale), con cui si dichiara la mancanza del pagamento.
Quindi se il credito non e' pagato alla data indicata sull'assegno, e’ possibile procedere direttamente all'esecuzione forzata sul patrimonio del debitore o avvalersi di un decreto ingiuntivo.
Il pagamento dell'assegno dovra’ essere chiesto formalmente a mezzo di un precetto notificato al debitore.
Se il pagamento dell'assegno non interviene nei dieci giorni successivi alla notificazione del precetto, si ha diritto a procedere al pignoramento e alla vendita forzata dei beni del debitore.